– da 1 a 14 giorni oltre la scadenza la sanzione per omesso versamento viene ridotta a 1/15 del minimo per ogni giorno di ritardo;
– da 15 a 30 giorni dopo il termine, la sanzione corrisponde a 1/12 del 30% dell’ammontare dell’imposta, ovvero al 2,5%,
Per le violazioni commesse dopo il 31 gennaio 2011 è innalzato al 3% (1/10 del minimo)
– dal 31° giorno posteriore alla scadenza, la sanzione è pari a 1/8 del 30%, dunque al 3,75%
L’ammontare delle sanzioni, resta lo stesso, qualora si superi la scadenza di oltre 90 giorni. Per i versamenti che vanno dal 31° al 90° giorno, si applica invece una sanzione ridotta del 3,3%.
Saranno tollerati anche i super ritardatari che verseranno
– da 1 a 2 anni oltre la scadenza, è una sanzione del 4,2%;
– superati i 2 anni, la sanzione ammonta al 5%.
Per ravvedere i versamenti è necessario anche il pagamento degli interessi legali.
L’ammontare del tasso d’interesse legale varia ogni anno: nel 2015 è sceso allo 0,50%.
Per il calcolo degli interessi la formula prevede che l’importo da pagare sia moltiplicato per il tasso d’interesse, diviso 365, per il numero dei giorni di ritardo.
Di seguito, una tabella che riassume le sanzioni effettive.
Ravvedimento | Sanzione effettiva | |
Versamento eseguito entro 14 giorni dal termine | 0,20% per ogni giorno di ritardo | |
Versamento eseguito entro 30 giorni dal termine | 3% dal 15° al 30° giorno | |
Versamento eseguito entro 90 giorni dal termine | 3,3% dal 31° al 90° giorno | |
Versamento eseguito entro 1 anno dalla scadenza o entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno d’imposta in cui c’è stata la violazione. |
3,75% dal 91° giorno | |
Versamento eseguito entro 2 anni dalla scadenza, o entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno d’imposta successivo a quello in cui c’è stata la violazione. |
4,20% | |
Oltre 2 anni | 5,00% |